Adattamento delle FAQ sull’obbligo di registrazione: Robo Advisor
La legge sui servizi finanziari (LSerFI) stabilisce quali consulenti alla clientela sono soggetti all’obbligo di iscrizione all’albo dei consulenti (art. 28 LSerFI). Inoltre, definisce il termine consulente del cliente e presuppone una persona fisica (art. 3 lett. e LSerFI). Tuttavia, la legge non fornisce una risposta esplicita alla domanda su chi debba essere iscritto all’albo dei consulenti se i servizi finanziari presso il punto vendita non sono forniti da una persona fisica ma da un’applicazione basata su software.
L’iscrizione all’albo dei consulenti ha lo scopo di garantire uno standard minimo di protezione degli investitori in caso di coinvolgimento di fornitori di servizi finanziari non soggetti a vigilanza prudenziale. Questo scopo deve essere garantito indipendentemente dalla forma scelta per la fornitura del servizio finanziario. La fornitura di servizi finanziari tramite applicazioni basate su software senza il coinvolgimento diretto di un essere umano (robo-advisor) fa scattare l’obbligo di iscrizione all’albo dei consulenti. Al posto della persona fisica mancante nel punto vendita, i sostituti devono essere iscritti nel registro dei consulenti.
Poiché l’albo dei consulenti è un albo per persone fisiche, si pone quindi la questione di chi debba essere iscritto come sostituto nell’albo dei consulenti nel caso di un fornitore di servizi finanziari che fornisce servizi finanziari senza il coinvolgimento diretto di un essere umano. Questa domanda è spiegata dalla nuova domanda 24 delle FAQ sull’obbligo di registrazione.
La FINMA ha preso atto di questa aggiunta alle FAQ sull’obbligo di registrazione.
FAQ sull’obbligo di registrazione
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