Adattamento delle FAQ sull’obbligo di registrazione
La nuova ordinanza TRD dovrebbe entrare in effetto il 1° agosto 2021, il che avrà anche un impatto sull’obbligo di registrazione dei consulenti degli uffici di rappresentanza svizzeri di fornitori di servizi finanziari esteri. In questo contesto, i registratori hanno modificato o chiarito la risposta alla domanda 14 delle FAQ sull’obbligo di registrazione e la FINMA ha preso atto di questa modifica:
Questione 14: I consulenti clienti degli uffici di rappresentanza svizzeri dei fornitori esteri di servizi finanziari devono registrarsi nel registro dei consulenti alla clientela?
Vecchia versione: Sì, dato che gli uffici di rappresentanza svizzeri dei fornitori esteri di servizi finanziari non sono soggetti a vigilanza prudenziale (cfr. nuovo articolo 82 OSerFi, in relazione alle condizioni quadro per le tecnologie di registro distribuito, TRD), i loro consulenti clienti che forniscono servizi finanziari sono soggetti all’obbligo di registrazione.
Nuova versione: L’art. 82 del progetto di ordinanza TRD prevede che gli uffici di rappresentanza dei fornitori esteri di servizi finanziari non sono più soggetti alla vigilanza prudenziale della FINMA, ma sono tenuti a far registrare i loro consulenti alla clientela nel registro dei consulenti secondo l’art. 28 della legge sui servizi finanziari se forniscono servizi finanziari a clienti privati (compresi i clienti privati facoltosi che dichiarano di volere essere considerati clienti professionali (opting-out)). L’ordinanza TRD dovrebbe entrare in vigore nell’agosto 2021. Fino ad allora, gli uffici di rappresentanza degli fornitori esteri di servizi finanziari sono considerati soggetti alla vigilanza prudenziale e i loro consulenti alla clientela non devono essere iscritti nel registro dei consulenti.
Nuova formazione o prova accettata di conoscenza delle regole di condotta
I consulenti hanno attualmente la possibilità di avvalersi del periodo transitorio ai sensi dell’art. 104 OSerFi e di presentare la prova delle conoscenze richieste ai sensi dell’art. 6 LSerFi entro il 31 dicembre 2021. È importante notare che le prove devono essere presentate tramite il vostro profilo personale sulla piattaforma di registrazione online di BX Swiss al più tardi entro questa data. Se la prova non viene presentata entro la scadenza, il consulente viene cancellato dal registro dei consulenti.
L’ufficio di registrazione di BX Swiss esamina regolarmente i nuovi corsi di formazione e di aggiornamento, in particolare sulle regole di condotta di LSerFi. Troverete l’elenco regolarmente aggiornato dei corsi di formazione già accettati sul nostro sito web alla sezione Conoscenze richieste | regservices.ch
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Matthias acts as Managing Director at BX Swiss, formerly known as Berne exchange. Before joining BX Swiss, he was head of group innovation management at SIX Group. During his time at both of the Swiss stock exchanges, he launched various new innovative services in the area of financial market infrastructure, ETD & OTC derivatives, structured products, precious metals, funds and bonds.
Matthias acts as Managing Director at BX Swiss, formerly known as Berne exchange. Before joining BX Swiss, he was head of group innovation management at SIX Group. During his time at both of the Swiss stock exchanges, he launched various new innovative services in the area of financial market infrastructure, ETD & OTC derivatives, structured products, precious metals, funds and bonds.