Per essere iscritti nel registro svizzero dei consulenti di BX Swiss AG, i consulenti clienti devono dimostrare di aver stipulato un’assicurazione di responsabilità civile professionale o altre garanzie finanziarie.

Assicurazione di responsabilità civile professionale (art. 29 cpv. 1 lett. b LSerFi e art. 32 OSerFi)

  1. Assicurato

    L’assicurato è il consulente alla clientela o il fornitore di servizi finanziari per il quale il consulente lavora.

  2. Portata dell'assicurazione
    • La responsabilità legale per le perdite finanziarie derivanti dall’attività di fornitore di servizi finanziari, consulente o consulente della clientela in seguito a una violazione della diligenza professionale.
    • I sinistri reclamati entro un anno dalla scadenza del contratto assicurativo, a condizione che siano stati causati durante la durata del contratto (e a condizione che non vi sia l’obbligo di pagare le prestazioni di un’altra polizza assicurativa).
    • Nel caso di polizze assicurative stipulate all’estero, occorre confermare che l’assicurazione copre anche i danni per attività in Svizzera.

  3. Somma assicurata
    • La somma assicurata (per tutti i sinistri in un anno) deve essere di almeno 500’000 franchi svizzeri
    • Se la polizza è stipulata da un fornitore di servizi finanziari, l’importo della copertura (per tutti i sinistri di un anno) deve essere
      • per due o quattro consulenti clienti:      1,5 milioni di franchi
      • con 5-8 consulenti clienti:                        3 milioni di franchi
      • con oltre otto consulenti clienti:             10 milioni di franchi

  4. Validità

    Il termine di preavviso regolare dell’assicurazione di responsabilità civile professionale deve essere di almeno tre mesi. Al momento dell’iscrizione nel registro dei consulenti, l’assicurazione non deve essere stata disdetta.

Una copia della polizza assicurativa valida e non annullata, inclusi i termini e le condizioni del contratto, deve essere presentata all’organo di registrazione come prova, mostrando i requisiti di cui sopra e documentando le eventuali esclusioni.

Garanzia finanziaria equivalente (art. 29, comma 1, lettera b), LSerFi e art. 33 OSerFi)

  1. Costituzione di una garanzia finanziaria equivalente
    Una garanzia finanziaria equivalente per l’importo della somma assicurata deve essere depositata presso una banca ai sensi dell’art. 1a della legge sulle banche. L’ufficio di registrazione deve dare il suo previo consenso al deposito. Vi preghiamo di contattarci in anticipo se, invece di stipulare un’assicurazione di responsabilità civile professionale, dovesse essere depositata una garanzia finanziaria equivalente ai sensi dell’art. 33 cpv. 1 OSerFi.

  2. Fornitori di servizi finanziari esteri

    Per i fornitori di servizi finanziari esteri soggetti a vigilanza prudenziale, un capitale minimo equivalente a CHF 10 milioni è considerato una garanzia finanziaria equivalente. Una copia dell’ultimo bilancio annuale sottoposto a revisione può essere presentata come prova.

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    Seit 2020 führt die BX Swiss AG im Rahmen des schweizerischen Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) eine FINMA zugelassene Prüfstelle für Prospekte und ein Beraterregister.

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