Obbligo di iscrizione nel registro dei consulenti

Le FAQ di seguito pubblicate sulle domande frequenti relative all’obbligo di iscrizione nel registro dei consulenti sono state elaborate congiuntamente dagli uffici di registrazione della LSerFi. La versione inglese è stata presa in considerazione dalla FINMA:

Domande generali e processo di registrazione

  1. È obbligatorio per i consulenti iscriversi nel registro?

    È gestito da BX Swiss AG, una borsa svizzera regolamentata dalla legge sull’infrastruttura finanziaria e sotto la sorveglianza della FINMA. Dal 2018 BX Swiss AG fa parte di Börse Stuttgart Gruppe.

    Il servizio di registrazione di BX Swiss è stato il primo servizio autorizzato nel luglio 2020 dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA alla tenuta del registro dei consulenti alla clientela svizzero.

  2. È obbligatorio per i consulenti iscriversi nel registro?

    L’obbligo di registrazione è previsto dall’art. 28 in combinato disposto con l’art. 95 cpv. 2 LSerFi. È responsabilità del fornitore di servizi finanziari o del consulente alla clientela valutare se esiste un obbligo di iscrizione. A tale riguardo, il servizio di registrazione non può emettere alcuna valutazione.

  3. È possibile un’iscrizione volontaria nel registro dei consulenti?

    È possibile iscriversi volontariamente nel registro dei consulenti purché siano soddisfatti tutti i requisiti. Le iscrizioni volontarie sono ugualmente soggette all’obbligo di rinnovo ai sensi dell’art. 41 cpv. 2 OSerFi.

  4. Come posso effettuare l’iscrizione nel registro dei consulenti?

    BX Swiss offre ai consulenti alla clientela un processo di iscrizione interamente digitale. I consulenti possono registrarsi online e, dopo l’attivazione del loro account personale tramite verifica per email, avviare il processo di registrazione, che è semplice e intuitivo. Al link «Prima di cominciare» sono disponibili tutte le informazioni necessarie per il processo di registrazione.

  5. In quali lingue è disponibile la piattaforma online del servizio di registrazione?

    La piattaforma per la registrazione online è disponibile solo in inglese. BX Swiss mette a disposizione sul suo sito una tabella di traduzione con testi in italiano, francese e tedesco. Inoltre, la maggior parte dei browser Internet consente di selezionare l’opzione “Traduci in italiano” cliccando con il tasto destro del mouse sul formulario. Questo tradurrà automaticamente la pagina.

  6. Quanto tempo occorre per la verifica della mia registrazione?

    Generalmente ci vogliono al massimo 30 giorni prima di essere iscritti nel registro, a condizione che tutti i dati e i documenti siano completi.

  7. Entro quale data si deve essere iscritti nel registro?

    In caso di obbligo di registrazione, i consulenti alla clientela devono essere iscritti nel registro dei consulenti prima di iniziare la loro attività (art. 28 comma 1 LSerFi). La registrazione avviene quando tutti i requisiti di registrazione sono soddisfatti. L’iscrizione avviene tramite una decisione ufficiale del registro dei consulenti alla clientela.

  8. Devono essere iscritte nel registro anche le persone che svolgono solo lavori amministrativi in relazione ai servizi finanziari?

    L’obbligo di registrazione deriva dall’art. 28 in combinato disposto con l’art. 95 cpv. 2 LSerFI (link alla legge: https://www.regservices.ch/it/regolamenti-del-registro-dei-consulenti/. La valutazione in merito all’esistenza o meno di un obbligo di registrazione spetta al fornitore di servizi finanziari o al consulente della clientela; il servizio di registrazione non può effettuare alcuna valutazione al riguardo. Il servizio accetta anche domande di registrazione volontaria.

  9. È necessario presentare un estratto del registro delle esecuzioni nell'ambito della registrazione?

    I consulenti alla clientela non sono tenuti a presentare un estratto del registro delle esecuzioni. L’art. 34 cpv. 2 OSerFi fa riferimento ai requisiti per le persone incaricate della gestione del servizio di registrazione.

  10. Come si può chiedere la cancellazione di un’iscrizione nel registro dei consulenti?

    Le richieste di cancellazione di una voce possono essere fatte direttamente tramite la piattaforma. I consulenti dei clienti possono accedere al loro profilo e richiedere la cancellazione in un momento specifico. Per la cancellazione, è necessario caricare una conferma firmata dal consulente del cliente. Un modello per la conferma sarà fornito durante il processo di cancellazione.

Assicurazione di responsabilità civile professionale

  1. Cosa deve coprire l'assicurazione di responsabilità civile professionale?

    L’assicurazione di responsabilità civile professionale deve soddisfare i requisiti di cui all’art. 32 OSerFi. Una sintesi dei requisiti è pubblicata sul nostro sito web.

  2. L'assicurazione di responsabilità civile professionale deve essere stipulata presso un determinato assicuratore? Oppure raccomandate un determinato assicuratore?

    No, l’assicurazione di responsabilità civile professionale può essere stipulata con qualsiasi compagnia di assicurazione. Ciò che conta è che l’assicurazione soddisfi i requisiti dell’art. 32 OSerFi.

  3. Sono accettate anche polizze assicurative che sono state stipulate fuori dalla Svizzera?

    Sì. In caso di polizze assicurative stipulate all’estero occorre confermare che l’assicurazione copre anche i danni connessi ad attività in Svizzera. Inoltre devono essere soddisfatte i requisiti previsti dall’art. 32 OSerFi.

  4. È obbligatorio presentare la polizza (comprese le condizioni di assicurazione) nell’ambito della procedura di registrazione o posso anche fornire la prova della mia copertura con un’assicurazione di responsabilità civile professionale in altro modo?

    Anziché una copia della polizza di assicurazione è possibile presentare una dichiarazione della compagnia di assicurazione emittente che confermi che tutti i requisiti per l’assicurazione di responsabilità civile professionale ai sensi dell’art. 32 OSerFi sono soddisfatti. La conferma deve includere in particolare i seguenti punti:

    • il contraente dell’assicurazione
    • l’estensione dell’assicurazione
    • la somma della copertura ai sensi dell’art. 32 cpv. 3 OSerFi
    • la validità (o il termine di disdetta ai sensi dell’art. 32 cpv. 4 OSerFi)
    • una conferma ai sensi dell’art. 32 cpv. 5 OSerFI

    Se l’assicurazione è stata stipulata da un fornitore di servizi finanziari per il quale lavorate (e il datore di lavoro ha già presentato la prova separatamente al servizio di registrazione), è sufficiente anche una dichiarazione del datore di lavoro che confermi che siete coperti dall’assicurazione di responsabilità civile professionale. Questa conferma deve essere trasmessa al posto della polizza di assicurazione tramite la piattaforma online.

Conoscenze necessarie (specialistiche)

  1. Sono un lavoratore indipendente, lavoro da anni come consulente alla clientela ma non ho una formazione/formazione continua per poter dimostrare le mie conoscenze specialistiche. Che cosa posso fare?

    Le conoscenze specialistiche possono essere dimostrate anche in altro modo, p.es. mediante attestati di lavoro di precedenti datori di lavoro (dai quali si evince la vostra attività), conferme di terzi (p.es. un consiglio d’amministrazione indipendente, ecc.).

  2. Sono lavoratore indipendente. Posso confermare personalmente di disporre delle conoscenze specialistiche necessarie (p.es. mediante la conferma del datore di lavoro)?

    No, non è possibile. La conferma deve provenire da un soggetto terzo indipendente (non un collega di lavoro, parente, amico ecc.).

  3. Come si possono dimostrare le conoscenze specialistiche necessarie?

    Le conoscenze specialistiche necessarie possono essere dimostrate mediante formazioni/formazioni continue concluse. Il servizio di registrazione pubblica un elenco di queste formazioni che soddisfano le condizioni per la prova (elenco a tendina disponibile durante il processo di registrazione). In alternativa, le formazioni che non sono incluse nell’elenco di preselezione del servizio di registrazione possono essere addotte come prova purché soddisfino le condizioni descritte nel foglio informativo sulla prova delle conoscenze richieste ai sensi dell’art. 6 LSerFi. Queste prove devono essere documentate nel processo di registrazione.

Conoscenze necessarie (norme di comportamento secondo la LSerFi)

  1. Come si devono dimostrare le conoscenze necessarie delle norme di comportamento ai sensi della LSerFi?

    Potete dimostrare la vostra conoscenza delle norme di comportamento della LSerFi mediante esami o formazioni continue concluse. La formazione continua può assumere forme svariate, ad esempio corsi interni o esterni in presenza, e-learning, ecc. Vi sono anche fornitori di test online che controllano la conoscenza delle norme di comportamento dopo uno studio individuale. Il servizio di registrazione pubblica un elenco delle prove che soddisfano le condizioni (elenco a tendina disponibile durante il processo di registrazione). I requisiti per i corsi di formazione sono indicati nella nel foglio informativo sulla prova delle conoscenze richieste ai sensi dell’art. 6 LSerFi.

Costi di registrazione e procedura di pagamento

  1. Quanto costa l’iscrizione nel registro dei consulenti?

    I costi di iscrizione nel registro dei consulenti sono stabiliti nel regolamento sugli emolumenti del servizio di registrazione. Un’iscrizione individuale costa CHF 840.- per ogni consulente alla clientela e comprende l’iscrizione per 24 mesi, comprese tutte le mutazioni.

  2. Quando sono dovuti gli emolumenti per l'iscrizione nel registro dei consulenti?

    Gli emolumenti sono riscossi durante il processo di registrazione e possono essere pagati con carta di credito, TWINT o SOFORT (solo con conto bancario svizzero).

  3. Gli emolumenti saranno rimborsati se la mia domanda di iscrizione viene respinta?

    No, gli emolumenti non possono essere rimborsati in quanto anche la richiesta stessa è a pagamento (come stabilito nell’Ordinanza sui servizi finanziari).

  4. Che cos’è un Corporate Registration Code?

    I fornitori di servizi finanziari possono ottenere un Corporate Registration Code in anticipo presso il servizio di registrazione tramite fattura per l’iscrizione nel registro di più consulenti. La fattura deve essere pagata in anticipo, dopodiché il fornitore di servizi finanziari riceve un Corporate Registration Code, che può essere riscattato in base al numero di registrazioni prepagate.

  5. Non ho una carta di credito, posso pagare in altro modo?

    Sì, si può pagare con TWINT o SOFORT (solo con conto bancario svizzero). Per altre possibilità di pagamento vi invitiamo a contattarci per e-mail all’indirizzo office@regservices.ch.

  6. Quando posso richiedere una riduzione della spesa?

    I fornitori di servizi finanziari che iscrivono più di 4 consulenti nel registro possono beneficiare di una riduzione purché effettuino le iscrizioni come datore di lavoro o come terzi autorizzati.

  7. Sono concesse riduzioni per l'iscrizione al registro dei consulenti se sono membro di un'associazione settoriale?

    Il servizio di registrazione di BX Swiss AG può concedere ai membri di determinate associazioni settoriali una tassa di iscrizione ridotta in conformità con il regolamento sugli emolumenti se l’associazione assicura standard minimi per quanto riguarda la formazione/formazione continua dei suoi membri o offre eventi relativi al registro dei consulenti LSerFi.

    Chiedete alla vostra associazione settoriale se potete beneficiare di tale riduzione. La vostra associazione vi invierà un codice di registrazione che potrete utilizzare nel processo di pagamento.

  8. Ci sono altri costi annuali oltre alla tassa d'iscrizione di CHF 840.-?

    No, la tassa d’iscrizione di CHF 840.- comprende l’iscrizione nel registro dei consulenti per 24 mesi, a condizione che le condizioni siano soddisfatte, nonché tutte le mutazioni. Sono riservate eventuali spese straordinarie conformemente al regolamento sugli emolumenti. La legge richiede il rinnovo dell’iscrizione dopo 24 mesi. La quota per il rinnovo dell’iscrizione sarà comunicata agli operatori di mercato conformemente al regolamento sugli emolumenti entro la fine di dicembre 2021.

Curriculum vitae (CV)

  1. Il CV deve essere datato e firmato?

    Sì, il CV deve essere aggiornato (e quindi datato) e firmato.

  2. Ci sono regole su contenuto e forma del CV?

    No, non ci sono regole formali. Tuttavia, deve essere aggiornato e includere l’esperienza professionale e la formazione/formazione continua rilevanti per l’attività di consulente alla clientela. Il CV deve anche essere datato e firmato. Ad esempio, come CV si può presentare il profilo attuale LinkedIn o XING (in formato PDF, firmato e datato) o una panoramica delle informazioni rilevanti indicate dal datore di lavoro (p. es. un estratto del dossier del personale, a condizione che le informazioni rilevanti siano complete e aggiornate).

Organo di mediazione

  1. Devo affiliarmi a un organo di mediazione prima di richiedere l’iscrizione nel registro dei consulenti?

    Sì, l’affiliazione confermata a un organo di mediazione è condizione preliminare per l’iscrizione nel registro degli affiliati. Tuttavia, in alcuni casi particolari esiste un’eccezione all’obbligo di affilazione: si veda la comunicazione del Dipartimento federale delle finanze dell’8 novembre 2020.

  2. Devo dimostrare di essere affiliato a un organo di mediazione?

    Durante il processo di registrazione si deve solo indicare a quale organo di mediazione si è affiliati. Non si deve presentare una prova, come p.es. una conferma di affiliazione. Il servizio di registrazione verifica l’affiliazione direttamente con l’organo di mediazione in questione. Se volete comunque inviare una conferma di affiliazione, potete caricarla nel campo «Employer Confirmation» (non è previsto un campo specifico).

  3. È necessario affiliarsi a un organo di mediazione specifico?

    No, l’oragno di mediazione può essere scelto liberamente. BX Swiss tiene un elenco degli organi di mediazione autorizzati.

  4. L’affiliazione a un organo di mediazione è obbligatoria anche per i fornitori di servizi finanziari stranieri?

    Sì, anche i fornitori di servizi finanziari stranieri devono affiliarsi a un organo di mediazione. Tuttavia, in alcuni casi particolari esiste un’eccezione all’obbligo di affilazione: si veda la comunicazione del Dipartimento federale delle finanze dell’8 novembre 2020.

  5. È possibile scegliere più di un organo di mediazione?

    Per ogni fornitore di servizi finanziari (datore di lavoro) deve essere specificato un organo di mediazione.

    Accettiamo tutti gli organi di mediazione riconosciuti dal Dipartimento federale delle finanze (DFF) in relazione alla LSerFi. Il DFF pubblica un elenco di tutti gli organi di mediazione riconosciuti: https://www.efd.admin.ch/efd/it/home/das-efd/ombudstelle-nach-fidleg.html

Estratti del casellario giudiziale

  1. Quali requisiti sono previsti per gli estratti di casellari giudiziali esteri?
    • Fornitori di servizi finanziari soggetti a vigilanza prudenziale all’estero:
      Caso 1: Paesi che tengono un casellario giudiziale centrale per le richieste pubbliche e che rilasciano un estratto del casellario giudiziale per l’inoltro a un’autorità straniera: prova corrispondente (emessa non più di 90 giorni prima)
      Caso 2: Paesi che non rilasciano un estratto del casellario giudiziale a scopo di verifica nell’ambito dell’iscrizione nel registro dei consulenti: in questo caso si deve presentare una conferma negativa da parte del fornitore di servizi finanziari (datore di lavoro) confermante che all’estero non esistono impedimenti paragonabili ai sensi dell’art. 29 lett. a LSerFi o art. 41 cpv. 1 lett. k OSerFi. Questa conferma negativa deve essere caricata nell’area prevista all’interno della presentazione della domanda.Altri fornitori di servizi finanziari esteri:
      Caso 1: Paesi che tengono un casellario giudiziale centrale per le richieste pubbliche e che rilasciano un estratto del casellario giudiziale per l’inoltro a un’autorità straniera: prova corrispondente (emessa non più di 90 giorni prima)
      Caso 2: Paesi che non rilasciano un estratto del casellario giudiziale a scopo di verifica nell’ambito dell’iscrizione nel registro dei consulenti: In questi casi chiediamo un back-ground check report dal quale emerge che all’estero non esistono impedimenti paragonabili ai sensi dell’art. 29 lett. a LSerFi o art. 41 cpv. 1 lett. k OSerFi. Il fornitore di tali report dovrebbe essere un fornitore indipendente e rinomato nel campo del background screening. Inoltre, il fornitore di servizi finanziari stesso dovrebbe dichiarare nella conferma del datore di lavoro di non essere a conoscenza di tali impedimenti.

La presente raccolta delle domande più frequenti relative all’iscrizione nel registro dei consulenti di BX Swiss AG non costituisce un’informazione giuridica vincolante. Se avete domande specifiche, non esitate a contattarci via e-mail all’indirizzo office@regservices.ch.

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