Obbligo di comunicazione (art. 32 (2) LSerFI e art. 41 OSerFI)
I consulenti alla clientela iscritti nel registro dei consulenti sono soggetti all’obbligo di notifica ai sensi dell’art. 32 LSerfi e dell’art. 41 OSerfi. Essi sono tenuti a comunicare all’ufficio di registrazione le seguenti modifiche entro 14 giorni dal loro verificarsi tramite una domanda online (richiesta di modifica) attraverso la piattaforma di registrazione:
Fatti | Forma della dichiarazione | Documenti da fornire / notifica |
Cambiamento del nome | –> Richiesta di modifica | Copia del nuovo documento d’identità o del passaporto |
Cambiamento del nome o dell’indirizzo del fornitore di servizi finanziari per il quale si lavora | –> Richiesta di modifica | Notifica |
Cambiamento del datore di lavoro | L’iscrizione all’albo dei consulenti deve essere conservata: –> Richiesta di modifica |
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L’iscrizione al registro dei consulenti non è più necessaria, desiderata o i requisiti non sono più soddisfatti: –> Richiesta di cancellazione |
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Cambio di funzione e/o posizione nell’organizzazione | –> Richiesta di modifica | Notifica |
Modificare i campi di attività | –> Richiesta di modifica | Conferma del datore di lavoro o prova di competenza per l’ulteriore settore di attività |
Formazione e perfezionamento professionale completati | –> Richiesta di modifica | Prove (certificato, diploma, ecc.) |
Cambio di ufficio del Ombudsman | –> Richiesta di modifica | Notifica |
Disdetta totale o parziale dell’assicurazione di responsabilità civile professionale | –> Richiesta di modifica | Nuova polizza assicurativa |
Cessazione del lavoro come consulente alla clientela | –> Richiesta di cancellazione |
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Inoltre, entro lo stesso termine, devono essere segnalati all’ufficio anagrafe i seguenti fatti:
- condanne per reati penali ai sensi dell’articolo 1 della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari del 22 giugno 20074 (FINMASA) o per reati contro il patrimonio ai sensi degli articoli 137-172ter del Codice penale svizzero (o condanne analoghe da parte di autorità estere);
- un’interdizione ordinata dall’attività ai sensi dell’art. 33a LFINMA o un’interdizione dall’attività professionale ai sensi dell’art. 33 LFINMA (o decisioni analoghe da parte di autorità estere);
Le richieste di modifica e cancellazione possono essere avviate e presentate direttamente sulla piattaforma di registrazione. Le condanne e i divieti di attività devono essere comunicati all’ufficio di registrazione via e-mail all’indirizzo office@regservices.ch.
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Nessuna tassa per le richieste di modifica o cancellazione:
Il registro BX Swiss AG non applica alcuna tariffa per l’elaborazione delle richieste di modifica o cancellazione (si veda anche emolumenti del servizio di registratzione di BX Swiss AG)
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Mancata notifica:
Se l’agente di registrazione viene a conoscenza del fatto che un consulente alla clientela non soddisfa più un requisito di registrazione, deve cancellare il consulente alla clientela dal registro (art. 32 cpv. 4 LSerfi).
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