Base giuridica

Ai sensi dell’art. 74 della legge LSerF, Le controversie su pretese giuridiche tra il cliente e il fornitore di servizi finanziari sono risolte, per quanto possibile, da un organo di mediazione nell’ambito di una procedura di mediazione. Se non è possibile raggiungere un accordo o se questo si prospetta irraggiungibile, l’organo di mediazione può fornire alle parti, sulla base delle informazioni di cui dispone, una propria valutazione di fatto e di diritto della controversia e integrarla nella comunicazione di conclusione della procedura (art. 75 LSerFi).

La LSerFi rafforza la figura del mediatore obbligando tutti i fornitori di servizi finanziari ad affiliarsi all’organo di mediazione e richiedendo il riconoscimento ufficiale dell’organo di mediazione da parte del dipartimento federale delle finanze (DFF). Tuttavia, gli organi di mediazione non hanno alcuna autorità decisionale, in modo da non essere limitati nel loro campo di attività di intermediari.

Ai sensi dell’art. 77 LSerFi, i fornitori di servizi finanziari devono essere affiliati a un organo di mediazione al più tardi quando iniziano la loro attività. Ai sensi dell’art. 8 LSerFi, essi devono inoltre informare i loro clienti della possibilità di avviare un procedimento di mediazione dinanzi a un organo di mediazione riconosciuto.

Compiti dell’organo di mediazione

L’organo di mediazione

adotta le misure opportune ai fini della mediazione, purché quest’ultima non sembri a priori priva di prospettive di successo;

informa le competenti autorità di vigilanza e il servizio di registrazione sui fornitori di servizi finanziari ad esso affiliati e su quelli a cui ha negato l’affiliazione o che ha escluso;

esclude dal servizio di mediazione i fornitori di servizi finanziari che disattendono ripetutamente gli obblighi di cui agli art. 78-80 LSerFi.

Organi di mediazione approvati dal DFF in Svizzera

Il 24 giugno 2020 il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha approvato i primi organi di mediazione della LSerFi.

Quando i fornitori di servizi finanziari devono fare riferimento a un organo di mediazione?

I fornitori di servizi finanziari devono aderire a un ombudsman entro sei mesi dal riconoscimento del primo organo di mediazione da parte del DFF, ossia entro il 24 dicembre 2020.

Fornitori di servizi finanziari esteri con clienti in Svizzera

Anche i fornitori di servizi finanziari stranieri che forniscono servizi transfrontalieri a clienti svizzeri o a clienti in Svizzera devono aderire a un organo di mediazione.

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