Ai sensi dell’art. 74 della legge LSerF, Le controversie su pretese giuridiche tra il cliente e il fornitore di servizi finanziari sono risolte, per quanto possibile, da un organo di mediazione nell’ambito di una procedura di mediazione. Se non è possibile raggiungere un accordo o se questo si prospetta irraggiungibile, l’organo di mediazione può fornire alle parti, sulla base delle informazioni di cui dispone, una propria valutazione di fatto e di diritto della controversia e integrarla nella comunicazione di conclusione della procedura (art. 75 LSerFi).
La LSerFi rafforza la figura del mediatore obbligando tutti i fornitori di servizi finanziari ad affiliarsi all’organo di mediazione e richiedendo il riconoscimento ufficiale dell’organo di mediazione da parte del dipartimento federale delle finanze (DFF). Tuttavia, gli organi di mediazione non hanno alcuna autorità decisionale, in modo da non essere limitati nel loro campo di attività di intermediari.
Ai sensi dell’art. 77 LSerFi, i fornitori di servizi finanziari devono essere affiliati a un organo di mediazione al più tardi quando iniziano la loro attività. Ai sensi dell’art. 8 LSerFi, essi devono inoltre informare i loro clienti della possibilità di avviare un procedimento di mediazione dinanzi a un organo di mediazione riconosciuto.