Ai sensi dell’art. 28 LSerFi, i consulenti alla clientela di fornitori di servizi finanziari nazionali non sottoposti a vigilanza ai sensi dell’art. 3 LFINMA e i consulenti alla clientela di fornitori di servizi finanziari stranieri possono esercitare la loro attività in Svizzera solo se iscritti in un registro dei consulenti. Il registro dei consulenti è tenuto da un servizio di registrazione ai sensi dell’art. 31 LSerFi. Per le sue attività è necessaria l’approvazione della FINMA.
I consulenti alla clientela, vale a dire le persone fisiche che forniscono servizi finanziari per conto di un fornitore o in qualità di fornitori di servizi finanziari – ad esempio sotto forma di distribuzione di fondi d’investimento collettivi sul mercato svizzero – devono pertanto essere iscritti in un registro dei consulenti conformemente alla LSerFi, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2020. L’obbligo di registrazione si applica anche ai consulenti alla clientela di fornitori di servizi finanziari esteri che fanno parte di un gruppo sottoposto alla vigilanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), a meno che non offrano i loro servizi finanziari in Svizzera esclusivamente a clienti professionali o istituzionali.
L’iscrizione nel registro dei consulenti deve essere effettuata prima della prestazione di servizi finanziari in Svizzera o a clienti domiciliati in Svizzera. La formulazione della LSerFi suggerisce che questo obbligo si estenda quindi a tutti i clienti che si trovano in Svizzera.