Base giuridica

Ai sensi dell’art. 28 LSerFi, i consulenti alla clientela di fornitori di servizi finanziari nazionali non sottoposti a vigilanza ai sensi dell’art. 3 LFINMA e i consulenti alla clientela di fornitori di servizi finanziari stranieri possono esercitare la loro attività in Svizzera solo se iscritti in un registro dei consulenti. Il registro dei consulenti è tenuto da un servizio di registrazione ai sensi dell’art. 31 LSerFi. Per le sue attività è necessaria l’approvazione della FINMA.

I consulenti alla clientela, vale a dire le persone fisiche che forniscono servizi finanziari per conto di un fornitore o in qualità di fornitori di servizi finanziari – ad esempio sotto forma di distribuzione di fondi d’investimento collettivi sul mercato svizzero – devono pertanto essere iscritti in un registro dei consulenti conformemente alla LSerFi, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2020. L’obbligo di registrazione si applica anche ai consulenti alla clientela di fornitori di servizi finanziari esteri che fanno parte di un gruppo sottoposto alla vigilanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), a meno che non offrano i loro servizi finanziari in Svizzera esclusivamente a clienti professionali o istituzionali.

L’iscrizione nel registro dei consulenti deve essere effettuata prima della prestazione di servizi finanziari in Svizzera o a clienti domiciliati in Svizzera. La formulazione della LSerFi suggerisce che questo obbligo si estenda quindi a tutti i clienti che si trovano in Svizzera.

Compiti del servizio di registrazione

Il servizio di registrazione decide in merito alle iscrizioni e alle cancellazioni nel registro dei consulenti ed emana le decisioni necessarie.

I consulenti alla clientela registrati e il fornitore di servizi finanziari per il quale operano comunicano al servizio di registrazione tutti i mutamenti dei fatti su cui si basa la registrazione.

Le autorità di vigilanza competenti comunicano al registro dei consulenti se:

  • vietano ai consulenti iscritti l’esercizio dell’attività o della professione;
  • hanno notizia che un consulente alla clientela iscritto è oggetto di una condanna penale.

Se ha notizia che un consulente alla clientela non soddisfa più una delle condizioni di registrazione, il servizio di registrazione lo cancella dal registro.

I dati del registro dei consulenti sono pubblici.

Requisiti per l’iscrizione nel registro dei consulenti

I presupposti per l’iscrizione nel registro dei consulenti alla clientela sono una conoscenza sufficiente delle norme di comportamento ai sensi della LSerFi, le conoscenze specialistiche necessarie per l’attività, la stipulazione di un’assicurazione di responsabilità civile professionale o l’esistenza di una garanzia equivalente, il collegamento con un organo di mediazione, nessuna iscrizione per reati contro il patrimonio ai sensi del Codice penale svizzero e nessun divieto di esercizio di attività o professione emanato dalla FINMA.

Il registro dei consulenti ha quindi la facoltà di decidere se il consulente alla clientela ha una conoscenza sufficiente delle norme di comportamento ai sensi della LSerFi e delle conoscenze specialistiche necessarie per l’attività. All’atto dell’iscrizione il consulente alla clientela dovrà quindi dimostrare, mediante documenti ed eventualmente anche sulla base di un colloquio, di possedere le conoscenze e le competenze necessarie.

I consulenti alla clientela sono iscritti nel registro dei consulenti se forniscono la prova che:

hanno una conoscenza sufficiente delle regole di condotta della LSerFi e delle conoscenze specialistiche necessarie per l’attività;

hanno stipulato un’assicurazione di responsabilità civile e professionale o forniscono una garanzia finanziaria equivalente;

sono a loro volta affiliati come fornitori di servizi finanziari o come collaboratori di fornitori di servizi finanziari con un organo di mediazione ai sensi dell’art. 74 della LSerFi.

Informazioni pubblicate

Per ogni consulente alla clientela iscritto, il registro dei consulenti contiene almeno le seguenti indicazioni:

Cognome e nome;

nome o ditta e indirizzo del fornitore di servizi finanziari per il quale opera;

funzione e posizione del consulente all’interno dell’organizzazione;

campi di attività;

formazione e formazione continua concluse;

organo di mediazione a cui il consulente alla clientela è affiliato in qualità di fornitore di servizi finanziari o a cui è affiliato il fornitore di servizi finanziari per il quale opera;

data di iscrizione nel registro.

Quando i consulenti alla clientela devono iscriversi a un registro dei consulenti?

BX Swiss è il primo ufficio di registrazione autorizzato dalla FINMA a partire dal 20 luglio 2020. Ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 della LSerFi, i consulenti alla clientela soggetti all’obbligo di registrazione possono esercitare la loro attività in Svizzera solo se sono iscritti in un registro dei consulenti.

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