Obblighi di notifica

Obblighi di notifica

L’iscrizione nel Registro dei consulenti è valida per due anni. La domanda di rinnovo deve essere presentata al più tardi prima della scadenza di tale periodo affinché l’iscrizione possa essere rinnovata senza interruzioni.

Per tutta la durata dell’iscrizione, i consulenti alla clientela sono soggetti agli obblighi di notifica previsti dall’articolo 41 dell’Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi).

Le seguenti modifiche devono essere notificate all’organo di registrazione entro 14 giorni:

  1. Modifica del nome

    → Si prega di presentare una domanda di modifica tramite la piattaforma online.

  2. Modifica del nome o dell'indirizzo del prestatore di servizi finanziari per il quale esercitate la vostra attività

    → Se si tratta dello stesso prestatore di servizi finanziari, potete presentare una domanda di modifica.

    → In caso di cambiamento di datore di lavoro, dovete presentare una domanda di cambiamento del datore di lavoro. Ulteriori informazioni sono disponibili in questa pagina alla sezione Cambiamento del datore di lavoro.

  3. Modifica della vostra funzione e/o posizione all'interno dell'organizzazione

    → Si prega di presentare una domanda di modifica tramite la piattaforma online.

  4. Modifica dei vostri ambiti di attività ai sensi dell'art. 3 lett. c LSerFi

    → Si prega di presentare una domanda di modifica tramite la piattaforma online. Se vengono aggiunti ulteriori ambiti di attività, dovete fornire la prova di possedere le conoscenze professionali richieste. Ulteriori informazioni sono disponibili alla sezione Conoscenze richieste.

  5. Formazione e formazione continua completate

    → Nella misura in cui siano rilevanti ai fini dell’iscrizione nel Registro dei consulenti o dell’esercizio della vostra attività di consulente alla clientela, si prega di presentare una domanda di modifica tramite la piattaforma online.

  6. Cambiamento dell'organo di mediazione

    → Si prega di presentare una domanda di modifica tramite la piattaforma online.

  7. Disdetta totale o parziale dell'assicurazione di responsabilità civile professionale

    → Si prega di presentare una domanda di modifica tramite la piattaforma online e allegare la prova di una nuova assicurazione di responsabilità civile professionale conforme alla LSerFi oppure di una garanzia finanziaria equivalente.

  8. Cessazione della vostra attività di consulente alla clientela

    → Si prega di presentare una domanda di cancellazione tramite la piattaforma online.

Cambiamento del datore di lavoro

  1. Passate senza interruzione a un nuovo datore di lavoro in qualità di consulente alla clientela (rimanendo soggetti all'obbligo di iscrizione)

    Si prega di presentare una domanda di cambiamento del datore di lavoro tramite la piattaforma online. Alla domanda devono essere allegati una conferma del datore di lavoro nonché la prova di un’assicurazione di responsabilità civile professionale conforme alla LSerFi oppure di una garanzia finanziaria equivalente. Vi invitiamo inoltre a verificare a quale organo di mediazione è affiliato il vostro nuovo datore di lavoro e, se necessario, ad aggiornare anche tale informazione.

  2. Non avete ancora un nuovo datore di lavoro?

    Vi preghiamo di contattare l’organo di registrazione via e-mail all’indirizzo [email protected]. Previo accordo, la vostra iscrizione può essere sospesa per un periodo massimo di tre mesi. Durante il periodo di sospensione, la vostra iscrizione rimane valida, ma non è visibile nel Registro pubblico dei consulenti.

    Entro tale periodo di tre mesi potete presentare una domanda di cambiamento del datore di lavoro. Una volta approvata la domanda, la sospensione viene revocata e la vostra iscrizione nel Registro dei consulenti viene riattivata.

    Se entro il periodo di sospensione di tre mesi non viene presentata alcuna domanda di cambiamento del datore di lavoro, la vostra iscrizione nel Registro dei consulenti viene cancellata.

Nei seguenti casi vi preghiamo di contattare senza indugio l’organo di registrazione:

  • Condanne per reati previsti dalla legislazione sui mercati finanziari ai sensi dell’art. 1 della Legge federale sull’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (LFINMA) oppure per reati contro il patrimonio ai sensi degli artt. 137–172ter del Codice penale. Ciò vale anche per condanne o decisioni comparabili pronunciate da autorità estere.
  • Pronuncia di un divieto di esercitare un’attività ai sensi dell’art. 33a LFINMA oppure di un divieto di esercitare una professione ai sensi dell’art. 33 LFINMA. Ciò vale anche per misure o decisioni comparabili adottate da autorità estere.
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