Panoramica
Ai sensi dell’art. 28 LSerFi (FIDLEG), i consulenti alla clientela di prestatori di servizi finanziari svizzeri non sottoposti a vigilanza ai sensi dell’art. 3 LFINMA (FINMAG), nonché i consulenti di prestatori esteri, possono operare in Svizzera solo se iscritti nel registro dei consulenti.
Il registro è tenuto da un organismo di registrazione (art. 31 LSerFi), che a sua volta necessita dell’autorizzazione della FINMA. La LSerFi è in vigore dal 1° gennaio 2020.
Chi deve iscriversi?
I consulenti alla clientela (persone fisiche) che forniscono servizi finanziari per conto di un prestatore o in nome proprio — ad es. distribuzione di organismi d’investimento collettivo sul mercato svizzero — devono essere iscritti al registro dei consulenti.
L’obbligo d’iscrizione vale anche per i consulenti di prestatori esteri, persino se appartenenti a un gruppo sottoposto a vigilanza FINMA, salvo che prestino servizi in Svizzera esclusivamente a clienti professionali o istituzionali.
Quando va effettuata l’iscrizione?
L’iscrizione deve avvenire prima della prestazione di servizi finanziari in Svizzera o nei confronti di clienti domiciliati in Svizzera. Dal tenore della LSerFi discende che l’obbligo si estende in linea di principio a qualsiasi cliente fisicamente presente in Svizzera.
Implicazioni pratiche
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Assenza di iscrizione = attività non ammessa in Svizzera.
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Si applica a operatori svizzeri ed esteri; la vigilanza di gruppo da sola non esonera (eccezione: clientela esclusivamente professionale/istituzionale).
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Implementare processi di compliance per valutare l’obbligo e garantire un’iscrizione tempestiva.

