Dichiarazione della BX Swiss sul progetto dell’OSERFI
Dichiarazione della BX Swiss sul progetto dell’OSERFI (testo originale in tedesco)
In qualità di organismo di autoregolamentazione, la BX è attualmente responsabile dell’esame dei prospetti per le operazioni delle società quotate sulla BX o per coloro che desiderano quotare i loro prodotti finanziari sulla BX Swiss. Sulla base dell’esperienza pratica e del collegamento diretto con il settore della borsa esistente, la BX si candiderà probabilmente attraverso una nuova filiale che sarà fondata come organo di controllo ai sensi dell’art. 52 della legge sui servizi finanziari (LSERFI). La BX Swiss prevede inoltre di richiedere una licenza come ufficio di registrazione dei consulenti ai sensi dell’art. 31 LSERFI, in quanto è stato identificato nella BX un elevato potenziale sinergico sulla base dei sistemi, delle risorse umane e dei processi previsti per quanto riguarda le attività del gruppo di esecuzione. Le seguenti valutazioni riguardanti la consultazione si basano pertanto su considerazioni dettagliate che la BX ha già fatto in merito all’assunzione dei compiti del gruppo di esperti e dell’autorità di registrazione.
In sintesi, notiamo che il testo del regolamento proposto contiene le seguenti problematiche e i seguenti temi irrisolti:
la possibilità di arbitraggio normativo diversificato tra organi di ricorso e gli uffici dei registri
Il legislatore prevede un certo margine di discrezionalità sia per gli organismi di controllo che per gli organismi di registrazione che tengono il registro dei consulenti, in particolare nei seguenti settori:
ufficio di garanzia:
- Riconoscimento dell’equivalenza delle informazioni ai sensi dell’art. 37 cpv. 1 lett. d, lett. e LSERFI;
- Riconoscimento delle piazze commerciali estere ai sensi dell’art. 47 cpv. 1 lett. b E-OSERFI;
- Riconoscimento dei principi contabili generalmente riconosciuti ai sensi dell’art. 51 cpv. 3 E-OSERFI; e
- Riconoscimento dei paesi o dei loro sistemi giuridici ai sensi dell’articolo 54 del LSERFI.
Organismi di registrazione:
- Ambito di applicazione dei requisiti per la registrazione ai sensi dell’art. 29 E- LSERFI, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei requisiti di cui all’art. 6 LSERFI.
In linea di principio, questo margine discrezionale va accolto con favore, in quanto consente agli organismi di controllo e di registrazione di svolgere le loro attività in modo orientato al mercato. Tuttavia, poiché si può presumere che dall’entrata in vigore della LSERFI vi saranno diversi uffici di revisione e diversi registri, può verificarsi un arbitraggio regolamentare diversificato tra i vari uffici di revisione e di registrazione, senza un coordinamento preventivo e continuo da parte della FINMA nell’ambito dei suddetti poteri discrezionali. Le seguenti situazioni potrebbero favorire questa situazione:
- Calendario per l’iter legislativo: a causa dei tempi stretti dalla presentazione della domanda all’approvazione da parte della FINMA e dell’inizio dell’attività poco dopo, gli organi di controllo e di registrazione non avranno il tempo sufficiente per accordarsi su dei criteri uniformi.
- Situazione concorrenziale: anche se gli organismi di controllo e di registrazione non dovrebbero essere di per sé orientati al profitto, essi devono almeno essere in grado di coprire i propri costi e di finanziare gli ulteriori sviluppi e ampliamenti con risorse proprie. A causa di ciò, vi è quindi l’interesse a gestire il maggior numero possibile di affari attraverso il proprio ufficio di prova o di registrazione.
- Mancanza di incentivi per criteri uniformi: Gli organismi di revisione e di registrazione non hanno né un interesse intrinseco né l’obbligo giuridico di concordare criteri uniformi per l’esame dei prospetti o la registrazione dei consulenti alla clientela.
- Mancano disposizioni organizzative e sussidiarie per una regolamentazione uniforme: né il LSERFI né l’OSERFI prevedono disposizioni nel caso in cui non vi sia un accordo tra gli organismi di registrazione. Non vi sono inoltre requisiti organizzativi per un accordo di questo tipo.
- Scelta del richiedente: se la domanda di un richiedente è respinta da un organismo di revisione o registrazione, il richiedente può tentare di ripresentare la domanda ad un altro organismo di revisione o registrazione per ottenere una valutazione positiva. Poiché per motivi pratici non è possibile uno scambio tempestivo e automatico di dati tra diversi organismi di prova e di registrazione, sarebbe altresì inconcepibile che un organismo di prova o di registrazione possa, in alcuni casi, approfittare della decisione negativa di un altro fornitore.
Nei loro rapporti di attività alla FINMA, gli organi di revisione e di registrazione sono tenuti a commentare il coordinamento con altri organi di revisione o di registrazione. Tuttavia, il progetto di legge sulla consultazione OSERFI lascia aperta la questione delle modalità di esecuzione di tale coordinamento e degli obiettivi che si intende raggiungere. La suddetta mancanza di coordinamento centrale tra gli organismi di ispezione e di registrazione e la mancanza di un obiettivo comune che preveda tale coordinamento, potrebbe avere altri effetti collaterali indesiderati:
- Aumento dei costi per i partecipanti al mercato: in assenza di un coordinamento centrale, ogni organismo di prova o di registrazione deve svolgere le proprie indagini su tutti i suddetti aspetti a propria discrezione e difficilmente potrà contare su perizie o altri risultati per i quali un altro organismo di prova o di registrazione ha già pagato. Questi costi aggiuntivi saranno infine trasferiti agli utenti del servizio, con conseguente aumento delle tariffe.
- Tendenza a ridurre i livelli di protezione degli investitori: si può presumere che i consulenti si registreranno laddove requisiti più bassi consentono costi più bassi. Ciò potrebbe portare ad una diminuzione della qualità complessiva dei servizi forniti. Lo stesso discorso è da fare per i prospetti.
Ampliamento della definizione del termine “consulente del cliente” e parità di trattamento dei sistemi informatici (ad es. Robo-Advisor) e delle persone fisiche
Il termine consulente è definito nell’art. 3 comma 1 lett. e LSERFI. La definizione è la seguente “Consulenti dei clienti: persone fisiche che prestano servizi per conto di un prestatore di servizi finanziari o in qualità di prestatori di servizi finanziari stessi.”
Ne consegue che il termine “consulente alla clientela” deve essere interpretato in senso lato. Un consulente è fondamentalmente qualsiasi persona fisica che entra in contatto con un cliente e gli fornisce servizi finanziari. Altre caratteristiche quali, ad esempio, la posizione interna di un istituto finanziario nazionale o estero, la durata dell’attività e l’età sono irrilevanti. Le attività di natura puramente amministrativa, come, ad esempio, la richiesta di documenti per l’adempimento dei doveri di condotta, non sono servizi finanziari e quindi non richiedono l’iscrizione nel registro. Tuttavia, la registrazione è necessaria per prestare un servizio finanziario.
Mancanza di rinnovo periodico dell’obbligo di registrazione dei consulenti alla clientela.
Non appena un consulente della clientela è stato iscritto in un registro dei consulenti, tutte le modifiche dei dati alla base dell’iscrizione devono essere comunicate all’ufficio di registrazione ai sensi dell’art. 32 E-OSERFI, ma ciò non sempre garantisce che le informazioni pubblicate ai sensi dell’art. 30 LSERFI attraverso il registro dei consulenti rimangano aggiornate. Ciò potrebbe includere, ad esempio, i casi di fornitori stranieri di servizi finanziari che cessano la loro attività in Svizzera. Potrebbe anche accadere che nel corso del tempo alcuni corsi di formazione e perfezionamento professionale non possano più essere considerati sufficienti o pertinenti rispetto ai requisiti citati nell’art. 6 LSERFI e che l’iscrizione nel registro dei consulenti possa quindi diventare meno importante nel corso degli anni dal punto di vista della tutela degli investitori. Inoltre, ai sensi dell’art. 28 cpv. 3 LSERFI, il Consiglio federale può esonerare dall’obbligo di registrazione alcuni consulenti di prestatori di servizi finanziari stranieri, qualora si verifichino determinate condizione. In tal caso, non è chiaro, ad esempio, se le voci già inserite debbano essere cancellate o mantenute su base volontaria e come si possa garantire che queste ultime rimangano aggiornate.
Per garantire la qualità a lungo termine dei servizi finanziari forniti in Svizzera e la neutralità concorrenziale tra i fornitori svizzeri ed esteri, è necessario verificare ripetutamente la conoscenza delle regole di condotta e delle competenze. Solo in questo modo è possibile garantire che la protezione del cliente sia tenuta in considerazione in modo ottimale e continuo. In pratica, gli istituti finanziari svizzeri di solito ripetono i test di abilità e competenza ogni 24 mesi circa. Questa pratica non dovrebbe costituire un’eccezione, ma dovrebbe applicarsi anche ai consulenti stranieri attraverso un obbligo legale.
L’iscrizione in un registro dei consulenti non dovrebbe pertanto essere valida a tempo indeterminato, ma dovrebbe essere rinnovata ad intervalli regolari di almeno due anni.
Mancano le disposizioni per l’esame materiale delle regole di condotta secondo la LSERFI e le conoscenze specialistiche dei consulenti stranieri necessarie per l’attività.
Ai sensi dell’art. 6 LSERFI, i consulenti alla clientela devono avere una conoscenza sufficiente delle regole di condotta e delle conoscenze specialistiche necessarie per la loro attività. Di conseguenza, è necessario che l’ufficio di registrazione esegua il controllo d’accesso per la prestazione di servizi finanziari da parte di consulenti clienti stranieri in Svizzera. Solo le persone iscritte nel registro dei consulenti possono fornire servizi finanziari in Svizzera su base transfrontaliera. È quindi importante che i registri effettuino un esame materiale documentato delle competenze e delle regole di condotta in conformità con la LSERFI. In caso contrario, il registro rischia di diventare un semplice “elenco telefonico” con effetto di registrazione puramente formale, senza alcun beneficio materiale per la tutela del cliente. Un esame di merito fondato è necessario per permettere la neutralità concorrenziale nei confronti dei consulenti degli istituti finanziari svizzeri. Ai sensi dell’art. 22 LSERFI, essi sono tenuti infatti a garantire che i loro dipendenti abbiano le competenze, le conoscenze e l’esperienza necessarie.
Mancanza di base giuridica per il reclamo di onorari durante l’iscrizione dei consulenti della clientela nel registro.
Anche dopo che i consulenti sono stati iscritti nel registro, ci saranno ancora attività periodiche di verifica. Tali onorari saranno sostenuti, ad esempio, nell’ambito del confronto periodico dei nomi dei consulenti registrati in banche dati comuni (come World Check). Tuttavia, esse possono essere sostenute anche al verificarsi di determinate condizioni come, ad esempio, a causa di spese supplementari connesse al chiarimento di determinate circostanze. Per un’attività di copertura dei costi del registro dei consulenti è importante che possa essere richiesto un compenso per le spese ricorrenti necessarie per la corretta gestione del registro. Tuttavia, le commissioni possono essere riscosse solo sulla base di una corrispondente base giuridica. L’attuale formulazione dell’OSERFI prevede solo la possibilità di applicare una tassa una tantum. Un’aggiunta corrispondente dovrebbe pertanto essere inclusa nell’OSERFI.
Disparità di trattamento dei consulenti svizzeri ed esteri
I prestatori di servizi finanziari svizzeri soggetti a vigilanza in Svizzera devono garantire che i consulenti alla clientela ricevano una formazione e un perfezionamento adeguati ai sensi della LSERFI. L’adeguatezza della formazione e del perfezionamento professionale viene riesaminata dalla vigilanza delle istituzioni finanziarie. Nel caso di consulenti di fornitori di servizi finanziari che non sono soggetti a vigilanza prudenziale, come ad esempio i consulenti in materia di investimenti, l’ufficio di registrazione deve assicurare una formazione e un perfezionamento professionale adeguati. Nell’ambito di un esame, l’ufficio di registrazione verifica se tale consulente possiede o meno le competenze e le conoscenze necessarie per l’esercizio della sua professione o per quanto riguarda i doveri di condotta ai sensi della LSERFI. L’ufficio di registrazione effettua anche un esame materiale delle competenze e delle conoscenze dei doveri di condotta ai sensi della LSERFI per i consulenti clienti stranieri che prestano servizi finanziari su base transfrontaliera sul mercato svizzero per clienti svizzeri o in Svizzera. A nostro avviso, da ciò derivano le seguenti conclusioni:
- Non ci devono essere ampie eccezioni all’obbligo di registrazione ai sensi dell’art. 28 LSERFI: l’obbligo di registrazione per i consulenti stranieri nel registro deve valere in modo completo per permettere la neutralità concorrenziale tra consulenti clienti svizzeri e stranieri. Le eccezioni ai sensi dell’articolo 28 dell’accordo LSERFI dovrebbero pertanto essere generalmente escluse. Ciò è richiesto anche dal principio “stessa attività, stesso rischio, stesse regole”. Uno dei principi di protezione più importanti di LSERFI è la protezione del cliente. Non ci si può aspettare che un cliente svizzero o un cliente in Svizzera consulti gli ordinamenti giuridici stranieri per determinare se un consulente per la clientela è adeguatamente sorvegliato e qualificato per fornire servizi finanziari.
- Eccezioni all’obbligo di registrazione ai sensi dell’art. 28 LSERFI solo in caso di domanda riconvenzionale: le eccezioni all’obbligo di registrazione ai sensi dell’art. 28 LSERFI dovrebbero essere concesse solo se lo Stato estero corrispondente concede una domanda riconvenzionale. In caso contrario, i consulenti clienti dei fornitori di servizi finanziari svizzeri sarebbero svantaggiati. I consulenti clienti dei fornitori svizzeri sono già soggetti a forti restrizioni sulle loro attività all’estero.
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